A cura di Assoservice.
Cosa prevede la legge
L’articolo 143, comma 2, del Codice delle assicurazioni stabilisce che, quando il modulo è firmato congiuntamente dai due conducenti, si presume che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze indicate nel modulo, salvo prova contraria da parte dell’impresa. Senza doppia firma la presunzione non scatta: la dinamica va dimostrata con gli altri elementi. La denuncia resta comunque obbligatoria per entrambi i conducenti.
Cosa cambia nei tempi
Con il CAI a doppia firma la compagnia deve fare l’offerta per i danni al veicolo entro 30 giorni dalla richiesta completa. Con la sola tua firma il termine torna a 60 giorni (articolo 148, comma 1). Per le lesioni il termine è di 90 giorni in entrambi i casi.
1. Compila e firma il tuo modulo
Compila il CAI con i tuoi dati, i dati dell’altro veicolo che sei riuscito a raccogliere (targa, modello, compagnia se nota), la tua versione nelle caselle e nel disegno. Firma solo la tua colonna. Non modificare le caselle dell’altro conducente e non firmare una versione che non condividi: una firma in disaccordo vale più di una mancata firma contro di te.
2. Raccogli le prove sul posto
Foto dei veicoli nella posizione di arresto, dei danni, della segnaletica e di eventuali tracce a terra; nome e telefono dei testimoni; se c’è disaccordo o feriti, chiama le forze dell’ordine per il rilievo. Il verbale delle autorità e le foto sostituiscono la firma mancante nel provare la dinamica.
3. Denuncia entro 3 giorni e invia la richiesta
Denuncia il sinistro alla tua compagnia con il modulo a firma singola. Poi invia la richiesta di risarcimento con i contenuti dell’articolo 148: in risarcimento diretto alla tua compagnia, se ricorrono i presupposti (due veicoli, entrambi assicurati e immatricolati in Italia, senza lesioni gravi), altrimenti alla compagnia del responsabile. Allega foto, testimoni e verbale.
4. Se l’altro conducente racconta una versione diversa
Con due versioni contrapposte e nessuna prova, la compagnia applica il concorso di colpa presunto al 50% dell’articolo 2054 del codice civile. Per superarlo servono elementi oggettivi: le posizioni di arresto, le deformazioni dei veicoli e le tracce permettono a una ricostruzione cinematica di stabilire chi aveva la precedenza, le velocità e il punto d’urto. È così che si vince una contestazione senza testimoni.
5. Se l’altro è fuggito o non è assicurato
Se il veicolo è rimasto ignoto o non assicurato, il risarcimento passa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, con regole e limiti propri. Leggi come funziona.
L’altro conducente non ha firmato?
Portaci il tuo modulo, le foto e i dati raccolti. Assoservice verifica gli elementi disponibili, coordina ricostruttore e avvocato e segue la richiesta con la compagnia. Condizioni chiarite prima dell’incarico.
Chiama AssoserviceRiferimenti: art. 143 CdA, denuncia di sinistro; art. 148 CdA; IVASS, cosa fare in caso di sinistro. Aggiornato al 2 novembre 2026.
Centro risarcimento danni sinistri stradali