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Tutti i consigli pratici

CONSIGLI PRATICI · L’OFFERTA

L’assicurazione offre poco.
Cosa fare prima di firmare.

Un’offerta bassa non è una sentenza. La legge ti permette di incassarla come acconto e di contestarla con elementi documentati. Prima di accettare, fai controllare i numeri.

A cura di Assoservice.

1. Non firmare la quietanza a saldo

La quietanza “a saldo e stralcio” chiude il sinistro: dopo la firma non puoi chiedere altro, salvo casi eccezionali. Leggi cosa stai firmando e chiedi tempo. Un’offerta formulata nei termini resta valida mentre la valuti.

2. Puoi incassare l’offerta come acconto

L’articolo 148, comma 7, del Codice delle assicurazioni prevede che, se il danneggiato dichiara di non accettare, la compagnia paghi comunque la somma offerta entro 15 giorni e che quell’importo venga imputato nella liquidazione definitiva. In pratica incassi quanto offerto come anticipo e continui a chiedere la differenza. Lo stesso vale se non rispondi entro 30 giorni.

3. Capisci perché è bassa

Le offerte basse hanno quasi sempre una causa precisa: un concorso di colpa attribuito al 50% senza prove, pezzi stimati con ricambi non originali o ore di manodopera ridotte, un fermo tecnico non riconosciuto, lesioni valutate solo sui giorni di prognosi, postumi non considerati. Chiedi alla compagnia la motivazione scritta dell’offerta: ha l’obbligo di darla.

4. Contesta con dati, non con opinioni

Sul veicolo serve una perizia di parte con preventivo analitico e, se la dinamica è contestata, una ricostruzione cinematica che dimostri le responsabilità. Sulle lesioni serve la valutazione di un medico legale, con i punti di invalidità e la durata dell’inabilità temporanea. Una contestazione documentata cambia l’esito; una lettera di lamentela no.

5. Reclamo e strade successive

Se la compagnia non risponde o conferma un’offerta non motivata, puoi presentare reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni, e poi all’IVASS. Per le cause RC auto è prevista la negoziazione assistita tramite avvocati prima del giudizio. Se il giudice liquida più del doppio dell’offerta, l’articolo 148, comma 10, prevede la segnalazione della compagnia all’IVASS.

6. Attenzione ai termini di prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno da circolazione si prescrive in due anni dal sinistro (articolo 2947, comma 2, del codice civile). Se il fatto costituisce reato, come nel caso di lesioni personali, si applica il termine più lungo previsto dalla legge penale: di regola cinque anni (Cassazione, Sezioni Unite, n. 27337/2008). Ogni richiesta scritta inviata alla compagnia interrompe il termine: conserva le ricevute.

Vuoi far verificare l’offerta?

Portaci la lettera della compagnia, le foto e i referti. Assoservice confronta l’offerta con i danni documentati, individua le voci mancanti e segue la contestazione con periti, medici legali e avvocati. Condizioni chiarite prima dell’incarico.

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Riferimenti: art. 148 CdA, commi 7, 8 e 10; IVASS, come presentare un reclamo; art. 2947 c.c.. Aggiornato al 2 novembre 2026.

Le domande del danneggiato.

Se incasso la somma offerta rinuncio al resto?

No, se non firmi una quietanza a saldo. L’articolo 148, comma 7, prevede che la somma pagata dopo il tuo rifiuto sia imputata nella liquidazione definitiva: è un acconto. Verifica però il testo della quietanza prima di firmarla.
Assistenza legale per la trattativa →

Quanto tempo ho per contestare l’offerta?

Nessun termine stringente per contestare, ma il diritto si prescrive in due anni dall’incidente per i danni al veicolo e, di regola, in cinque anni se ci sono lesioni. Se non rispondi entro 30 giorni la compagnia paga comunque l’offerta come acconto. Conviene rispondere per iscritto motivando il rifiuto.
Come seguiamo la pratica →

L’assicurazione mi attribuisce un concorso di colpa: posso oppormi?

Sì. Il concorso presunto al 50% dell’articolo 2054 del codice civile vale solo se nessuno prova la dinamica. Verbali, foto, danni, tracce e una ricostruzione cinematica possono dimostrare la responsabilità esclusiva dell’altro conducente.
Perizia cinematica →

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